Come si calcola l’aliquota iva sugli infissi?
Una guida sull’applicazione dell’iva sulla sostituzione di infissi
Hai deciso di sostituire i tuoi vecchi infissi, hai richiesto un preventivo, individuato il prodotto adatto alle tue esigenze e adesso devi formalizzare il contratto. Non resta che definire pochi dettagli, tra i quali l’applicazione dell’aliquota iva: affidarsi è importante ma, per un acquisto consapevole, è bene conoscere la normativa a riguardo.
L’argomento è stato per anni al centro di interpretazioni, applicazioni errate e controverse.
L’intervento di Agenzia delle Entrate mediante la Circolare 15 E del 12 Luglio 2018, avente oggetto
” La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma
19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205″ ha chiarito finalmente i dubbi a riguardo.
Ne riportiamo i punti salienti quì in basso:
[…] sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:
a) […];
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria),
c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una
parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni
di cui alla presente lettera (i.e. “beni significativi”), ai quali l’aliquota ridotta si
applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa
all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
Al punto 2 l’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco tassativo di beni definiti come significativi:
Individuazione dei beni significativi
Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni
significativi:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
videocitofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.
Sintetizzando, l’aliquota agevolata al 10% si applica ai beni significativi fino al valore concorrente dei beni “non significativi”, individuabili nei costi prestazioni ossia di posa in opera degli infissi.
I suddetti beni “non significativi” non si limitano, però, alle sole prestazioni di servizio (posa in opera), ma si identificano anche in quei beni che abbiano autonomia funzionale rispetto al bene significativo, cioè parti staccate che abbiano una funzione diversa rispetto all’efficientamento energetico: ad esempio si considerano beni non significativi:
- tapparelle, scuri, veneziane;
- zanzariere;
- inferriate o grate di sicurezza.
In conclusione, l’applicazione dell’iva agevolata su interventi di sostituzione di infissi dipende dalla rilevanza dei beni significativi e dalla presenza di beni funzionalmente autonomi: può capitare, infatti, che per due interventi apparentemente identici l’aliquota iva applicata possa essere completamente diversa.
E’ importante affidarsi a professionisti che conoscano la normativa e ne seguano costantemente l’evoluzione per non avere spiacevoli sorprese: noi rispondiamo a questa descrizione e offriamo consulenza tecnica e fiscale gratuite.
Per approfondire consulta la Circolare 15E su www.agenziaentrate.gov.it